Negli ultimi anni in Italia si è registrata una forte crescita dell’offerta di miscugli di cereali autunno-vernini, destinati in particolare alla zootecnia e alla produzione di biogas. Nati inizialmente per motivazioni agronomiche e tecniche, questi miscugli si sono diffusi anche per ragioni di marketing, con l’obiettivo di proporre agli agricoltori novità in un contesto di limitata innovazione varietale.
Questa dinamica, comprensibile dal punto di vista commerciale, è però agevolata da una normativa nazionale che presenta lacune e incoerenze. Ciò porta a una minore trasparenza per l’utilizzatore finale e, in alcuni casi, a formulazioni create più per esigenze di magazzino che per un reale vantaggio tecnico.
Normativa italiana sui miscugli
Il riferimento normativo principale è il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20, che regola la produzione e la commercializzazione delle sementi.
Per i miscugli, sono previsti due strumenti di etichettatura:
- Cartellino ufficiale verde: riporta nome commerciale, categoria, numero di lotto, quantità netta, data di produzione e termine di validità. Non indica però la composizione (specie, varietà e percentuali).
- Cartellino del produttore: obbligatorio per i miscugli e di colore diverso dal verde (giallo). Deve riportare produttore e distributore, composizione dettagliata, anno di produzione, peso, purezza, germinabilità (con data di determinazione), destinazione d’uso, tracciabilità e eventuali trattamenti.
Criticità individuate
- Contraddizione normativa: la composizione del miscuglio è talvolta citata come informazione del cartellino verde ma, di fatto, viene riportata solo su quello del produttore.
- Ridondanza: molte informazioni sono ripetute su entrambi i cartellini, con il rischio di incongruenze.
- Ambiguità: non è chiaro se in futuro la composizione debba comparire su entrambi i cartellini o solo su quello del produttore.
Il risultato è che il cartellino del produttore diventa essenziale per fornire informazioni complete, ma la trasparenza non è sempre garantita: alcune miscele commercializzate non riportano in modo chiaro la composizione, nonostante non ci siano motivi di segretezza industriale paragonabili a una “formula segreta”.
Normativa austriaca a confronto
In Austria, la Seed Ordinance e il relativo aggiornamento del 2020 hanno reso il sistema più centralizzato e trasparente.
Le principali regole prevedono:
- Registrazione obbligatoria della ricetta del miscuglio presso l’autorità competente, con rilascio di un numero di registrazione riportato su ogni lotto.
- Periodo definito di miscelazione (1° novembre – 31 ottobre) per garantire tracciabilità temporale.
- Controlli di qualità e campionamenti ufficiali per verificare corrispondenza tra ricetta e composizione reale, oltre al rispetto di requisiti tecnici minimi.
- Etichettatura con numero di registrazione, che garantisce tracciabilità e conformità alla ricetta approvata.
In Austria la composizione non compare sul cartellino ufficiale, ma è registrata e controllata a livello centrale. Questo riduce la necessità di un cartellino del produttore separato, perché la conformità è già verificata dall’autorità.
Considerazioni conclusive
Il confronto mette in luce come la normativa italiana lasci ampi spazi di discrezionalità nella formulazione e commercializzazione dei miscugli, affidandosi in gran parte all’autodichiarazione del produttore. Al contrario, il sistema austriaco, pur non più complesso, offre maggiore trasparenza e garanzia per l’acquirente grazie alla registrazione obbligatoria delle ricette e ai controlli ufficiali.
La crescente presenza di miscugli sul mercato italiano crea una situazione poco chiara per l’agricoltore, che spesso non ha accesso a informazioni complete per una scelta realmente tecnica. Sarebbe opportuno rivedere la normativa, prendendo spunto da modelli esteri, con regole meno ridondanti ma più chiare e orientate alla trasparenza.
Autore: Alberto Braghin, Agronomo
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