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CONDIZIONALITA’ PIU’ SEMPLICE

Il Ministero fa chiarezza sulla nuova condizionalità semplificata, vediamo i punti principali

Un webinar della FIDAF (Federazione Italiana dei Dottori in Agraria e Forestali) ha fatto luce sulle novità della semplificazione della PAC. Dopo il lungo percorso intrapreso dai funzionari del MASAF (Ministero per l’Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste), i risultati sono stati esposti dal Dott. Agr. Antonio Frattarelli, funzionario del Ministero coinvolto nei processi di negoziazione con l’Europa.

Oggetto della semplificazione sono diverse norme della condizionalità rafforzata, introdotta con la PAC 23-27, che ha generato non pochi dubbi e malumori all’interno degli agricoltori, delle associazioni di categoria e dei professionisti che accompagnano le aziende agricole. Vediamo qui i punti salienti delle novità, con l’aiuto della sintesi grafica offerta dallo stesso Ministero.

Antonio Frattarelli ha sottolineato ad inizio riunione come il Regolamento sulla semplificazione di febbraio 2024 sia stato, per specifica volontà politica, immediatamente trasferito nell’ambito dell’ordinamento nazionale con decreto del 28.06.2024. Questo è un aspetto molto importante perchè l’immediatezza del trasferimento delle norme di semplificazione, in risposta alle vivaci proteste degli agricoltori, consentono sin ad oggi, dal 2024, l’applicazione del pacchetto di modifiche.

BCAA 6: resta un solo periodo

La prima norma illustrata nel corso della riunione è la BCAA6, ovvero l’obbligo di copertura minima del suolo al fine di non lasciarlo nudo in periodi di maggiore sensibilità. La norma, in origine nata per ostacolare l’erosione, ha poi assunto il significato di preservare lo stock di carbonio nel suolo. La copertura si intende di erba o di residui colturali, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo 15.09, 15-05. Non sono impedite tutte le lavorazioni, ma solo quelle che rivoltano la zolla.

Cosa cambia con la semplificazione? Viene aggiunta una espressione, ovvero “quale determinata dagli stati membri”, che consente di lasciare agli stati membri una libera determinazione del periodo di applicazione della norma. Per l’Italia, in particolare, questo significa lasciare un solo periodo di applicazione che è mantenuto tra settembre e maggio, come sopra citato, escludendo quindi la stagione estiva.

BCAA7: diversificare è più semplice

Tra le variazioni più note della BCAA 7 vi è quella dell’introduzione della possibilità di diversificazione colturale in luogo del cambio di genere botanico a livello di parcella. Ne abbiamo già parlato sulle nostre pagine qui, illustrando la similitudine con le norme del vecchio greening secondo percentuali differenti, a seconda dell’estensione della superficie aziendale a seminativo.

Altro elemento di novità è dato dalla eliminazione della espressione “almeno una volta l’anno”, aspetto che consente l’applicazione della norma anche in ambienti particolarmente diffusi nel nostro paese che per aridità o eccesso di insolazione, ad esempio, impediscono la crescita di colture oltre una certa stagione dell’anno. E’ il caso di tanti areali, dal Molise alla Sicilia, in cui le condizioni agro-pedologiche non consentono nuove colture dopo i cereali vernini. Il cambio, quindi può essere fatto anche l’anno successivo, di norma.

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L’analisi si completerà domani con la nuova BCAA 8.

Fonte immagini: FIDAF, MASAF.

Autore: Azzurra Giorgio

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