È in arrivo il mercato volontario dei crediti di carbonio e, con questo, il quadro regolamentare per la certificazione degli assorbimenti che potrà remunerare gli operatori agricoli che mettono in atto pratiche virtuose. Ma quali sono i tempi previsti e quanta incertezza c’è nel prossimo futuro? Analizziamo il problema con Ilaria Falconi del CREA PB, membro del gruppo esperti della Commissione Europea attivo in relazione al regolamento sugli assorbimenti di carbonio. Lo facciamo nell’ambito di un webinar tenuto il 17 dicembre scorso sul progetto Ammochar e incentrato sull’impiego del biochar.
Il quadro che emerge è, sicuramente, quello di una incertezza che perdurerà ancora qualche anno, alla luce dell’emissione di un regolamento, il 2024/3012 (UE), che è sostanzialmente vuoto e demanda ad un atto delegato l’indicazione dei criteri per la certificazione degli assorbimenti. L’atto delegato, però, dovrà essere redatto e pubblicato entro il 31.12.2025: si tratta di un impegno importante che si affianca alla attribuzione di un ruolo agli agricoltori e al sistema agricolo in senso ampio.
Futuro incerto per i crediti di carbonio?
In agricoltura ci si chiede, infatti, se il mercato dei crediti e il sistema di certificazione degli assorbimenti possa rappresentare una forma di reddito secondario per le imprese agricole. Come conferma anche Ilaria Falconi, l’opportunità che il mercato diventi una forma di diversificazione efficace, una attività connessa a quella caratteristica e fonte di reddito, non è così scontata, almeno in tempi brevi. Sia a livello europeo che nazionale siamo in un periodo di incertezza che durerà ancora anni. Incerto è l’inquadramento normativo, come lo sono le modalità di certificazione: ad oggi è possibile, infatti, gestire crediti di carbonio su mercati privati con tutti i rischi connessi, così come lo era prima del Green Deal e del 2021.
Dal 2021, però, il suolo è al centro delle politiche in coerenza con la normativa europea sul clima. L’obiettivo dell’Europa entro il 2030 è quello di assorbire 310 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalenti e, per raggiungerlo, la Commissione ha proposto un regolamento sugli assorbimenti di carbonio che vi contribuirà.
Il nuovo regolamento europeo
Ora, con il nuovo regolamento (UE) 2024/3012 – Certificazione, cattura e stoccaggio di carbonio, si riconosce finalmente al suolo il ruolo di contribuire alla mitigazione climatica. Come spiega Ilaria Falconi, «il regolamento vuole creare un mercato volontario dei crediti di carbonio, univoco per tutti gli Stati Membri, armonizzato e basato su standard rigorosi, trasparenti e accurati». Ilaria Falconi prosegue spiegando che lo strumento ha l’obiettivo di garantire un sostegno alle nostre imprese per tutte le attività che sono in grado di assorbire o sottrarre carbonio dall’atmosfera; tale sostegno, però, deve essere basato su risultati misurati e verificati.
Come detto in precedenza, il regolamento è stato pubblicato il 6.12.2024 in Gazzetta Ufficiale e, per essere operativo, necessita dell’atto delegato da redigere nel 2025: quest’ultimo definirà nei dettagli la metodologia di certificazione degli assorbimenti e la funzionalità del registro europeo che la Commissione istituirà per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti entro il 2028.
Le categorie per lo stoccaggio di carbonio
Questo significa che, se tutti i passi istituzionali verranno rispettati, dal 1.1.2026 si potranno vendere e acquistare crediti a livello europeo. Il regolamento del 2024, però, ha già definito le categorie di stoccaggio in cui si ritrovano anche quelle realizzate dall’agricoltura, come la gestione del suolo o le attività connesse a quella principale agricola o zootecnica. Eccole di seguito:
- Stoccaggio permanente: produzione di bionenergia con cattura e stoccaggio del carbonio, cattura e stoccaggio diretto dall’atmosfera.
- Stoccaggio provvisorio della durata minima di 5 anni, ovvero Carbon Farming: rimboschimento, silvicoltura, agroforestazione, sequestro del carbonio nel suolo, ripristino delle torbiere. Qui rientrano le pratiche agricole che riguardano la lavorazione ridotta, ad esempio.
- Stoccaggio provvisorio, della durata mimina di 35 anni, ovvero Carbon storage nei prodotti: si tratta di prodotti a base di legno ma si intende anche l’impiego di biochar nel settore delle costruzioni e dell’edilizia.
Il biochar, quindi, può rientrare nella categoria del Carbon storage nei prodotti ma anche nel Carbon farming, laddove il prodotto è impiegato come ammendante nelle pratiche di gestione del suolo, così come come nella categoria di Stoccaggio permanente nel caso di impianto che produce biochar.
Autore: Azzurra Giorgio
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