La PAC cambia ancora e, questa volta, alcune delle novità vanno nella direzione di una maggiore flessibilità per le aziende agricole. Dal 1° gennaio 2026 sono, infatti, operative diverse modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2649, il cosiddetto pacchetto “Omnibus III”, successivamente recepite e precisate a livello nazionale.
Le disposizioni riguardano soprattutto la condizionalità rafforzata e interessano direttamente anche le aziende cerealicole: cambiano le regole sui prati temporanei e vengono ampliate le esenzioni dai controlli e dalle sanzioni per le aziende di minori dimensioni.
I prati temporanei possono restare seminativi
Una delle modifiche più significative riguarda la definizione di prato permanente. Fino allo scorso anno, una superficie utilizzata per erba o altre piante erbacee da foraggio e mantenuta fuori dalla rotazione per almeno cinque anni poteva entrare nella categoria dei prati permanenti.
Le nuove disposizioni consentono, invece, di evitare questo automatismo. In Italia, le superfici che al 1° gennaio 2026 risultavano ancora classificabili come seminativo possono mantenere tale classificazione, anche una volta trascorso il periodo di cinque anni e in assenza di aratura, lavorazione o risemina con specie differenti. Resta naturalmente possibile per l’agricoltore dichiarare volontariamente la superficie come prato permanente.
È una modifica non secondaria per le aziende che inseriscono prati e foraggere di lunga durata nei propri ordinamenti: viene meno la necessità di interromperne la permanenza semplicemente per evitare il passaggio alla categoria di prato permanente.
Cambiano anche i margini previsti dalla BCAA 1, che tutela il mantenimento complessivo dei prati permanenti. Il decreto MASAF del 17 giugno 2026 porta infatti al 10% la diminuzione massima consentita del rapporto tra prati permanenti e superficie agricola rispetto al riferimento 2018.
Sotto i 10 ettari niente controlli e sanzioni di condizionalità
La seconda novità riguarda le aziende più piccole. Dal 2026 i beneficiari con una superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno non superiore a 10 ettari, dichiarata nella domanda geospaziale, sono esentati dai controlli e dalle relative sanzioni della condizionalità.
Attenzione, però: l’esenzione riguarda il sistema dei controlli e delle sanzioni della condizionalità e non deve essere interpretata come una cancellazione generalizzata delle norme ambientali, sanitarie o agronomiche eventualmente applicabili all’azienda per effetto di altre disposizioni.
La novità modifica, inoltre, il parametro utilizzato per individuare i beneficiari dell’esenzione: il riferimento è ora alla superficie ammissibile ai pagamenti, e non genericamente alla superficie agricola dichiarata.
Le prime indicazioni operative sulla campagna 2026 sono state fornite dalla Circolare AGEA n. 9304 del 4 febbraio 2026, dedicata alle disposizioni di immediata applicazione del Regolamento Omnibus III.
BCAA 7, esenzione fino a 30 ettari
Un’ulteriore semplificazione interessa direttamente i seminativi. Gli agricoltori con aziende fino a 30 ettari di superficie agricola dichiarata sono esentati dai controlli e dalle sanzioni relativi alla BCAA 7, la norma che disciplina rotazione e diversificazione delle colture sui seminativi.
Anche in questo caso è importante distinguere l’esenzione dal controllo dalla soppressione della norma. Le disposizioni intervengono espressamente su controlli e sanzioni, senza eliminare in via generale i requisiti previsti dalla BCAA 7.
Il quadro operativo è stato ulteriormente definito dal decreto MASAF e dalla Circolare AGEA n. 64243 del 31 luglio 2026, dedicata alla condizionalità rafforzata.
Per le aziende agricole il risultato è un sistema che conserva l’impianto ambientale della condizionalità ma introduce maggiore proporzionalità nei controlli. Soprattutto, consente una maggiore libertà nella gestione delle superfici foraggere di lunga durata.
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