Dal 1° luglio cambiano le norme per la registrazione dei cereali. La norma Granaio Italia si aggiorna con le seguenti modifiche.
Di cosa si tratta?
Con il decreto n. 43350 del 30 gennaio 2025, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e a oggi disponibile solo sul sito del Masaf – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato modificato il precedente decreto n. 507566 del 1° ottobre 2024 che norma Granaio Italia.
Variano le modalità con le quali eseguire le registrazioni telematiche delle movimentazioni di prodotti cerealicoli. Sono soggetti alla registrazione nove diversi prodotti cerealicoli (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola) acquistati o venduti nel territorio nazionale da un operatore della filiera. Gli operatori interessati devono effettuare le registrazioni di prodotti di provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Non sono tenute all’obbligo della registrazione le aziende che esercitano in via prevalente l’attività di allevamento e quelle che producono mangimi. L’obbligo non si applica ai prodotti trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura. In tal caso la registrazione deve essere effettuata dai soggetti che gestiscono tali strutture. Al fine di evitare di incorrere in infrazioni e nelle relative ammende, è necessario che le prime registrazioni vadano eseguite entro il 20 ottobre prossimo e si riferiscano al trimestre comprendente i mesi di luglio, agosto e settembre 2025. La sanzione è compresa tra i 500 e i 4.000 euro
Il commento dell’esperto
A sciogliere ogni dubbio ci pensa Marco Gorni Silvestrini, responsabile Business Development e coordinamento produttivo filiere, di OP Italia Cereali, società consortile composta da stoccatori privati e cooperative, con anche aziende agricole e società sementiere tra i soci costitutori.
«Con questa riforma di Granaio Italia, l’agricoltore deve solamente dichiarare quanto ha raccolto. Quello che ci preoccupava, invece, prima che uscisse questo decreto, erano le norme fino all’ultima revisione, quelle buone fino all’altro giorno. Lo stoccatore doveva registrare ogni singolo ingresso, invece adesso hanno eliminato questa cosa. Lo stoccatore deve solamente comunicare entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento quanto cereale ha raccolto e quanto cereale è uscito dal suo centro di stoccaggio. Una semplificazione».
«L’unica cosa che adesso ci lascia un attimo perplessi – conclude – è cercare di capire come verranno gestite le quantità di cereali che vengono raccolti umidi ma escono essiccati, come il mais o la soia. Se lo stoccatore raccoglie 1000 tonnellate di mais verde al 25% di umidità, una volta essiccate queste 1000 tonnellate diventano più o meno 900. C’è una soglia di tolleranza ma questo punto deve essere chiarito bene».
Autore: Rachele Callegari
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