Rotazione
Nell’ambito della BCAA 7 è possibile prevedere, oltre alla rotazione, anche la diversificazione, che ha gli stessi requisiti della diversificazione del greening della vecchia Riforma PAC: se la superficie di seminativi è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse; la coltura principale non supera il 75 % di tali seminativi; se la superficie di seminativi è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse; la coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 %.
Sono esentate le aziende: i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; con una superficie di seminativi fino a 10 ettari. Gli agricoltori certificati biologici sono considerati conformi alla norma.
Terreni a riposo
Nell’ambito della BCAA8, è possibile eliminare l’obbligo di destinare il 4% dei seminativi a riposo o a elementi caratteristici del paesaggio; per introdurre questa modifica già dal 2024 (cioè retroattivamente dall’1/1/2024), lo Stato membro deve attuare un analogo ECOSCHEMA, ovviamente a carattere volontario. Le aziende con superficie agricola inferiore a 10 ettari sono esentate dai controlli di condizionalità.