Il Regolamento (UE) 2026/1739, pubblicato il 29 luglio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, interviene sull’Organizzazione comune dei mercati e su due regolamenti della Pac. L’obiettivo è riequilibrare i rapporti tra produzione agricola, trasformazione e distribuzione, rafforzando la capacità negoziale degli agricoltori. Il provvedimento non introduce prezzi minimi né garantisce automaticamente il reddito: mette invece a disposizione nuovi strumenti contrattuali, organizzativi e finanziari. (Leggi la norma)
Contratti prima della consegna
La principale novità è l’estensione del contratto scritto alle consegne di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori, dalle loro associazioni e dalle organizzazioni di produttori. Il documento, anche in formato elettronico, dovrà essere predisposto prima della consegna e indicare almeno prezzo, quantità e qualità, calendario, durata, modalità di pagamento e condizioni applicabili in caso di forza maggiore.
Il prezzo potrà essere fisso oppure determinato attraverso formule basate su indicatori oggettivi, accessibili e comprensibili. Tali parametri dovranno riflettere l’andamento del mercato e le variazioni degli elementi rilevanti dei costi di produzione che incidono sulla remunerazione agricola. Nei contratti superiori a dodici mesi – sei mesi per il settore lattiero-caseario – dovrà inoltre essere prevista una clausola di revisione attivabile dal produttore.
L’obbligo non sarà tuttavia assoluto. Gli Stati membri potranno prevedere deroghe, ad esempio per acquisti effettuati da micro e piccole imprese, operazioni sotto una soglia nazionale comunque non superiore a 10 mila euro, consegna e pagamento contestuali, prodotti stagionali o deperibili e pratiche commerciali tradizionali. Restano escluse, a determinate condizioni, le consegne dei soci alla propria cooperativa o organizzazione di produttori. Per le controversie dovranno essere disponibili meccanismi volontari e imparziali di mediazione.
Più spazio alla cooperazione
Il regolamento semplifica il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e amplia le possibilità di negoziazione collettiva. Le associazioni di Op riconosciute potranno trattare le condizioni contrattuali per i propri aderenti entro il limite del 36% della produzione nazionale del prodotto interessato.
Sono previsti anche incentivi mirati. L’aiuto finanziario dell’Unione potrà essere aumentato di 20 punti percentuali per alcune spese di investimento sostenute nelle aziende di giovani o nuovi agricoltori che entrano per la prima volta in una Op riconosciuta. In presenza di calamità, eventi climatici avversi, fitopatie o infestazioni, il sostegno ai programmi operativi potrà salire dal 50 al 70%, quando le perdite raggiungono almeno il 30% della produzione media calcolata secondo le regole europee.
Etichette e applicazione graduale
Le diciture “equo”, “giusto” o equivalenti saranno riservate a sistemi commerciali che assicurano stabilità, trasparenza e una remunerazione considerata adeguata dagli agricoltori partecipanti. Anche l’espressione “filiera corta” viene definita sulla base del collegamento diretto o della prossimità tra produttori e consumatori.
Una parte distinta del provvedimento tutela, inoltre, alcune denominazioni della carne dall’impiego per prodotti non di origine animale. Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione; le disposizioni sui contratti e sulle diciture commerciali si applicheranno dopo due anni, quelle sulle denominazioni della carne dopo tre.
Puoi seguirci anche sui social, siamo su Facebook, Linkedin e Instagram



